1. Nell'ambito della titolarità pubblica della pianificazione del territorio, anche per l'innalzamento della qualità degli interventi e al fine di dare certezza della loro fattibilità, gli strumenti di pianificazione operativa di cui all'articolo 15, commi 6 e seguenti, possono prevedere forme di confronto concorrenziale atte a promuovere e a selezionare capacità e risorse imprenditoriali e progettuali private e pubbliche, garantendo la pubblicità e la trasparenza del processo e un equo trattamento della proprietà, nonché assicurando la coerenza con il piano strutturale di cui al citato articolo 15, commi 4 e 5, nel raggiungimento degli obiettivi fissati dall'amministrazione pubblica.